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    Castagno nella campagna tra Lostallo e Cabbiolo

Gli Ordinamenti di Lostallo del 1507

Nel passato tutti i nostri comuni, che godevano di grande autonomia, erano dotati di leggi proprie e avevano i propri Statuti che oggi chiameremmo Regolamento comunale. Anche Lostallo aveva questi Statuti già anticamente e poi rinnovati ed emendati nell’anno 1507. Essi sono conservati scritti in latino su una pergamena del 15 gennaio 1507 [doc. n. 36 dell’Archivio comunale di Lostallo]. Il grande Emilio Motta, all’inizio del Novecento, quando classificò tutti gli archivi comunali del Moesano, nell’approntare il regesto di questa pergamena aggiunse “Interessante documento per la storia statutaria”.
Ogni statuto comunale rispecchiava la realtà locale, ma molti articoli degli stessi coincidevano con quelli di altri comuni, come per esempio quello in cui era vietato fare lavori servili nei giorni festivi di precetto, oppure quello in cui bisognava prestare il massimo rispetto al Console, ai suoi ufficiali e ai campari nell’espletamento delle loro funzioni pubbliche.
Mi sembra di non fare cosa inutile nel presentare questi Ordinamenti di Lostallo del 1507 nel riassunto in italiano che ho fatto della pergamena latina.

Ser Antonio fu Giovanni del Pijno di Lostallo, Console di Lostallo, Cabbiolo e Sorte, che sono un unico comune, vigore del suo consolato e della potestà a lui data da detto comune cioè dalla maggior parte degli uomini del comune in vicinanza, come consta da strumento di potestà rogato dal pubblico notaio Pietro de Aira di Cama del 24 maggio dell’anno passato, ordinò e ordina i suoi precetti e ordinamenti da osservarsi e mettere in esecuzione da oggi in avanti.

1.         
Ogni anno fin in perpetuo il comune è obbligato e tenuto a nominare dei campari in rotazione che comincia dalla terra in fondo e prosegue dove ci sono persone fin in cima del comune.
2.         
I campari non potranno stare in alpe più di tre giorni, sotto pena di 100 soldi terzoli e detta multa pervenga per metà al comune e per l’altra metà al Console in carica. Se oltre i tre giorni le bestie faranno qualsiasi danno, siano i campari a risarcire il danno, oltre la multa.
3.         
I campari sono tenuti di andare a controllare ogni notte visitando la campagna e gli altri beni, con la pena come sopra in caso di mancanza.
4.         
Per qualsiasi danno fatto di giorno o di notte i campari saranno tenuti a pagare loro il danno se non multeranno i colpevoli.
5.         
I campari avranno per loro salario e mercede 5 £ire terzole all’anno e dovranno obbedire al comune e al Console e pignorare [multare] come detto sopra. Se non vorranno obbedire e pignorare saranno condannati in 5 £ire terzole per ognuno di loro e per ogni volta che trasgrediranno e la multa andrà come detto sopra.
6.         
Ogni anno fin in perpetuo il Console dovrà eleggere 6 uomini probi assieme a lui, ossia tre per Lostallo, due per Cabbiolo e uno per Sorte e detti sei uomini sono tenuti ad eleggere il Console seguente e costui dovrà giurare di conservare e mantenere in vigore questa carta di ordinamenti, con la pena come sopra.
7.         
Ogni anno il Console dovrà nominare tre uomini che saranno deputati per il loro giuramento a multare qualsiasi persona che lavorerà nelle feste di precetto e tale accusa sarà data dai tutori della chiesa di San Giorgio.
8.         
Detti avogadri [tutori] della chiesa sono tenuti ed obbligati di esigere tutte le condanne e ogni anno rendere conto dell’incasso delle multe di dette condanne che andranno a beneficio della chiesa.
9.         
Qualsiasi persona non ardisca né presuma lavorare nelle feste e giorni di precetto sotto pena di 10 soldi per ogni persona e per ogni volta.
10.     
Detti tre uomini dovranno incassare ogni anno fin in perpetuo le elemosine dei voti pubblici e anche delle litanie [le litanie maggiori sono le rogazioni] e distribuirle ai poveri e agli altri vicini.
11.     
Assieme all’avogadro della chiesa i tre uomini dovranno far portare le elemosine dei voti e delle litanie.
12.     
Gli stessi tre uomini sono obbligati di incassare la taglia [imposta] del comune, salvo dai poveri che non pascolano né in piano né in alpe, i quali sono esenti dalla taglia. Le persone che non pascolano né in piano né in alpe ma che sono benestanti sono pure obbligate a pagare la taglia come a disposizione dei tre uomini e similmente dovranno pagare l’imposta le persone che lavorano nei boschi, anche se non hanno bestiame pascolante.
13.     
Se i detti tre uomini non vorranno far rispettare i detti ordinamenti saranno condannati in £ire 5 per ognuno di loro e per ogni volta che trasgrediranno e detta pena perverrà metà al comune e metà al Console.
14.     
Per il loro lavoro volto all’adempimento degli ordinamenti i tre uomini riceveranno dal comune ogni anno e ciascuno di loro 3 £ire di salario.
15.     
Per ogni cavallo lasciato fuori di notte o di giorno nella campagna è stabilita una pena di 10 grossi per ogni cavallo e di 2 soldi per ogni vacca nonché di un sestino per ogni bestia minuta e per ogni volta. La pena per i buoi sarà di soldi dieci per paio e di notte di 10 grossi. Detta multa andrà metà al comune e metà ai campari.
16.     
Nessuno potrà condurre cavalli e buoi per la campagna se sono privi di boccarelli [nulla persona non possit nec valeat ducere equos et boves per campaneas sine bocarinijs] sotto pena di 10 soldi terzoli per ogni cavallo o paio di buoi e per ogni volta che si trasgredirà. Detta multa andrà come sopra metà al comune e metà ai campari, con la riserva che al tempo di San Martino ciò sarà autorizzato a condizione che non ci sia danno per le persone.
17.     
Nessun aratore potrà disgiungere i due buoi in campagna con la pena di 10 soldi e ancora sia tenuto portare il fieno di quello per cui lavorava e curare che i suoi buoi non facciano danni ad alcuna persona.
18.     
Dalle calende di maggio innanzi le capre, pecore e capretti non potranno passare per la strada di Dosseda né dietro al muro di campagna in Bolla fino alla strada del Sassello e dal Sassello fino al secondo muro di campagna fino all’orlo della Piotta. Similmente nella campagna di Fontana non potranno avere la strada oltre detto termine dietro al muro di campagna fino agli alberi [castagni] di Pietro Zanetti che sono nella Gana. Nella campagna di Sorte non potranno avere la strada dietro al muro di campagna sotto pena di soldi 20 terzoli e detta multa pervenga al Console e al comune.
19.     
Se le bestie non potranno passare poiché ostacolate dai sassi, in tal caso il pastore potrà condurle per i passaggi vietati senza pena.
20.     
Tutte le bestie dovranno partire dal piano secondo quanto disposto nelle antiche carte, con riserva di tre cavalli da soma che potranno rimanere in piano per servire al comune e questi cavalli dovranno essere accoppiati sia di giorno che di notte, sotto pena di 10 soldi.
21.     
Detti tre cavalli staranno a casa sotto la sorveglianza del Console e della maggior parte dei vicini.
22.     
Se qualche vicino non vorrà obbedire a quanto sopra scritto, qualsiasi altro vicino potrà pignorare e condurre in stalla le sue bestie.
23.     
Nessuna persona ardisca né presuma minacciare né insultare qualsiasi officiale del comune nel compimento del suo lavoro, sotto pena di 4 £ire terzole che andranno per metà agli officiali e per l’altrà metà al Console.
24.     
Qualsiasi persona potrà portare al Console l’accusa di bestie che faranno danno. In tal caso la multa andrà metà al comune e metà all’accusatore.
25.     
Tutte le persone sono obbligate a credere al Console che condannerà e l’accusatore dovrà giurare di dire la verità.
26.     
Tutte le persone sono tenute ed obbligate di fare e mantenere i muri, scopelli e chiudende della campagna in modo buono e sufficiente, sotto pena di soldi venti per la prima volta e dalla seconda volta sotto pena doppia. I muri, scopelli e chiudende dovranno essere restaurati e mantenuti dove già esistono.
27.     
Tutti gli altri beni nel comune dovranno essere tensi [proibiti alla pascolazione] secondo l’uso e le bestie saranno pignorate secondo la consuetudine.
28.     
Ognuno potrà pignorare quelle persone tanto piccole, quanto grandi che sotto gli alberi di castagno incideranno gli innesti e faranno altri danni o strapperanno l’erba nei beni privati, sotto pena di 4 soldi.
29.     
Ogni persona che troverà di notte fuori cavalli o buoi, tanto dei vicini, quanto dei forastieri potrà condurli nella stalla senza pena finché il padrone delle bestie verrà a pagare la multa.
30.     
Il Console è obbligato ogni anno e settimana dalle calende del mese di febbraio fino alle calende di maggio a far fare ad ogni fuoco [famiglia] il lavoro gratuito di comune, dove meglio riterrà opportuno e secondo le necessità.
31.     
Nessuna persona potrà vendemmiare né far vendemmiare fino a metà del mese di settembre sotto pena di 3 £ire che andranno metà al comune e metà all’accusatore, salvo se ci fosse una vigna in cui l’uva comincia a marcire, in tal caso si potrà vendemmiare con licenza del Console fino ad uno staio di uva.
32.     
Il Console è tenuto e obbligato ad esigere la taglia [imposta] del comune.
33.     
Tutte le vacche, buoi e capre che si tengono in piano devono essere curate in rotazione oppure dal suo padrone.
34.     
È proibito lasciare andare le capre nelle selve quando si bacchiano i castagni, sotto pena di un sestino per capra.
35.     
Le carte del comune devono essere lette pubblicamente una volta all’anno.
36.     
Tutte le carte vecchie del comune devono essere conservate.
37.     
I campari dovranno accettare le condanne ogni volta e se non vorranno dare che il Console sia tenuto farsi dare da loro.
38.     
Il Console riceverà annualmente 10 £ire per suo salario e mercede.
39.     
Il Console è tenuto andare una volta all’anno sugli alpi, ossia un giorno su ogni alpe.
40.     
Le bestie dovranno lasciare il piano ogni anno a metà del mese di maggio, momento in cui in piano ci sarà la tensa, sotto pena di 3 £ire, metà al Console e metà al comune.

Alla stesura dell’atto furono presenti Zane de Donato, Antonietto e Giovannetto Conforti, Giovanni Loda, Gaspare Becagio, Antonio della Rasiga, Giovanni di Alberto Lana, Zane Braga, Nicola fu Antonio di Nicola e Maffeo fu Antonio Maffei e molti altri vicini di Lostallo. Testimoni furono il signor Basilio de Marozini di Mesocco, Zane Zarro fu Togno di Soazza e Melchione fu Giovanni Romegiati di Leggia.
La pergamena venne rogata dal pubblico notaio Martino Arabino di Mesocco e copiata dal pubblico notaio Giovanni Battista Censi di Cama.

Il notaio Martino Arabino figlio di ser Giannello, di Mesocco, che stese il documento originale, è documentato in attività dal 1503 al 1530; il notaio che copiò, Giovanni Battista Censi figlio di mastro Tommaso, di Cama risulta attivo dal 1524 fino al 1559. Tra i testimoni da notare Zane Zarro fu Togno di Soazza, il cui padre Antonio (Togno) venne processato in contumacia e condannato a morte nel 1494 per aver ucciso in piazza a Soazza, a tradimento con una coltellata, un compaesano.
Come si vede questi statuti sono in pratica un regolamento agricolo, anche perché la nostra civiltà dei secoli passati era prettamente rurale. La grande presenza di bestiame grosso e minuto obbligava in pratica i comuni a regolamentare l’attività agricola, ponendo dei divieti riguardanti il bestiame, con le multe dette pegni e quindi il pignoramento del bestiame, con la delimitazione delle zone in cui nei periodi di fienagione il bestiame non doveva essere presente ma caricato sugli alpi e con l’importante funzione dei campari, figura di dipendente comunale ormai scomparsa alle nostre latitudini da circa cinquant’anni.

Fonti bibliografiche: Cenni storici del Moesano di Cesare Santi

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